EMERGENZA CORONAVIRUS. Legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio residenti in comuni diversi

26 Marzo 2020

Con ordinanza depositata il 26 marzo 2020, il Tribunale di Bari ha ritenuto legittimo sospendere gli incontri tra padre e figlio minore residenti in due Comuni diversi, al fine di rispettare le disposizioni volte a contenere il contagio da COVID-19.

Il giudice ha, difatti, accolto l'istanza depositata della madre, convivente con il figlio minore, a mezzo della quale è stata chiesta la sospensione degli incontri tra il minore stesso ed il padre, residente presso altro comune.

Il Tribunale, a fondamento della propria decisione, ha osservato che "gli incontri dei minori con genitori dimoranti in comune diverso da quello di residenza dei minori stessi, non realizzano affatto le condizioni di sicurezza e prudenza di cui al D.P.C.M. 9/3/2020, ed all'ancor più restrittivo D.P.C.M. 11/3/2020, dal D.P.C.M. 21/3/2020, e, da ultimo, dal D.P.C.M. del 22/3/2020, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa e universale limitazione dei movimenti sul territorio, (attualmente con divieto di spostarsi in comuni diversi da quello di dimora), tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini ed anche dei minori".

Ha, inoltre, rilevato che non è verificabile se, durante gli incontri con il padre, il minore sia stato esposto a rischio sanitario, con conseguente pericolo per coloro che ritroverà al rientro presso l'abitazione del genitore collocatario.

Ha, inoltre, ritenuto che il diritto-dovere dei genitori e dei figli di incontrarsi, nel contesto dell’emergenza in corso, è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ed al diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.

Il Tribunale ha, pertanto, accolto l’istanza ritenendo opportuno interrompere fino al 3 aprile 2020 le visite paterne, stabilendo l’opportunità di esercitare il diritto di visita attraverso lo strumento della videochiamata o Skype per periodi di tempo uguali a quelli fissati, e secondo il medesimo calendario.

Avv. Andrea Loi