Il socio di società di capitali può proporre reclamo avverso sentenza di fallimento della società nel termine breve di trenta giorni dalla iscrizione della stessa sentenza nel registro delle imprese
7 Settembre 2017
A cura dell'Avv. Andrea Loi
"In tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi della L. Fall., art. 18, comma 4, il socio della società fallita, pur titolare di posizioni giuridiche che potrebbero essere pregiudicate dalla dichiarazione di fallimento e potendo, quindi, essere legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare nonchè alla proposizione del reclamo, ha l'onere di proporlo, indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di primo grado, nel termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza dichiarativa nel registro delle imprese".
La giurisprudenza delle Corte di Cassazione è costante nel riconoscere al socio di società di capitali la legittimazione a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società. La formulazione dell'art. 18, l. fall., secondo cui oltre al debitore è legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento "qualunque interessato", ha indotto il Supremo Collegio a ricomprendere tra i legittimati attivi anche il socio di società di capitali, il quale deve essere ricompreso nella categoria degli "interessati" alla revoca, non solo in relazione alla sua eventuale posizione di ex amministratore potenzialmente esposto alle responsabilità sia civile che penale derivanti dal fallimento, ma più in generale, in quanto portatore "di un interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale" (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681; Cass., Ord., 10 marzo 2017, n. 6348).
Detto interesse legittima altresì il socio di società di capitali a partecipare al procedimento prefallimentare benché non sia destinatario della notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione, dei quali la legge fallimentare non prevede la notificazione nei suoi confronti.
Quanto alla decorrenza del termine per la proposizione del reclamo, il comma 4 dell’art. 18 l. fall. prevede due distinte ipotesi. Per il fallito il termine di 30 giorni decorre dalla notifica della sentenza dichiarativa di fallimento mentre per gli altri interessati il dies a quo coincide con l'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Ed è in quest’ultima fattispecie che rientra il socio ex-amministratore della società quale soggetto interessato, la cui conoscenza del provvedimento può considerarsi presunta nel momento della iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna dichiarava il fallimento di una società a responsabilità limitata, in accoglimento dell'istanza di fallimento in proprio della società, avanzata dall'amministratore giudiziario che era stato nominato in seguito a sequestro e successiva confisca delle quote sociali. L'unico socio, già amministratore della società, proponeva reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
La Corte D'appello di Bologna dichiarava inammissibile il reclamo, perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla data dell'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, previsto dall'art. 18 comma 4 l. fall. per gli "altri interessati".
Avverso la sentenza delle Corte d'Appello di Bologna veniva proposto ricorso per cassazione, in virtù della pretesa applicabilità dell'art. 327, comma 2, c.p.c., che consente di proporre impugnazione dopo la scadenza dei termini di legge, se la parte prova di non aver avuto conoscenza del procedimento prefallimentare a causa dell’omissione o della nullità della notificazione dell'istanza di fallimento e del decreto di convocazione.
La Corte di Cassazione ha rigetta il ricorso affermando il principio secondo cui il socio di società di capitali dichiarata fallita, pur essendo legittimato alla partecipazione al procedimento prefallimentare ed alla proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ha l'onere di proporre il reclamo nel termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.
Il suddetto termine, secondo il Supremo Collegio, opera indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di primo grado del socio della società fallita, il quale, non può avvalersi del termine lungo, poiché questi non è parte del procedimento prefallimentare e non è destinatario della notificazione dell'istanza di fallimento e della convocazione del tribunale ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. fall. (in senso conforme, cfr. Cass. civ. 23 maggio 2016, n. 10632).
Tale norma sebbene non espressamente richiamata dall'art. 18 comma 4 l. fall., che opera un rinvio al solo art. 327 comma 1, c.p.c., è stata, difatti, finora ritenuta applicabile in favore del solo fallito per ragioni relative al rispetto del principio del contraddittorio (Cass. 23 giugno 2014 n.14232).