
Lo scopo delle clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni sociali
2 Dicembre 2024
In materia di compravendita di partecipazioni societarie, l’effetto tipico delle clausole di garanzia è quello di consentire all’acquirente di ridurre il corrispettivo della cessione, o di ottenere un indennizzo, per un importo pari al valore delle eventuali sopravvenienze passive che dovessero emergere a carico della società.
Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Venezia, con la sentenza n. 1079 del 20 giugno 2023, pronunciata al termine di un giudizio promosso dall’ex socia di una s.r.l. (s.p.a. all’epoca dei fatti) nei confronti degli altri due soci della stessa, adducendo un parziale inadempimento da parte di questi ultimi relativamente ad un contratto di compravendita di partecipazioni sociali concluso tra gli stessi.
IL FATTO
Nel dicembre 2007, tre soci di una S.p.a. concludevano un contratto preliminare di compravendita, in base al quale una socia avrebbe ceduto le proprie azioni agli altri due soci. Veniva stabilito a carico dei convenuti il versamento di euro 125.000,00 alla sottoscrizione del contratto preliminare quale caparra confirmatoria, mente il restante importo di euro 840.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposto in sette rate trimestrali a partire dal 30.06.2008 e fino al 31.12.2009; a garanzia della regolarità dell’adempimento delle rate pattuite i promittenti acquirenti si erano impegnati a costituire un pegno sulle azioni per un valore corrispondente ad euro 840.000,00 a favore dell’attrice. In data 25.01.2008 le parti procedevano alla stipula di due separati contratti definitivi in forza dei quali: a) venivano trasferiti 2 certificati azionari in favore dei convenuti (acquirenti) tramite girata autenticata da notaio; b) previsto il pagamento del residuo prezzo di € 420.000,00 in 7 rate a cadenza trimestrale con decorrenza dal 30.6.2008. Erano stati, altresì, pattuitoiil pegno azionario e divieto di concorrenza.
Secondo la prospettazione attorea, i convenuti avevano adempiuto solo parzialmente alle proprie obbligazioni di pagamento, residuando l’importo complessivo di euro 59.020,00 (euro 29.510,00 a carico di ciascun convenuto). Dalla corrispondenza intercorsa risultava che i medesimi, in ragione di vicende giudiziarie di natura tributaria che avevano coinvolto la società, avessero inteso avvalersi dell’art. 5 del contratto preliminare, il quale stabiliva che "l’insorgenza di sopravvenienza passiva per importi superiori ad l’insorgenza di sopravvenienze passive per importi superiori ad euro 50.000,00 saranno a carico della parte promittente…" Ma, secondo la tesi attorea, tale clausola non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, in quanto contenuta nel solo contratto preliminare del 07.12.2007 e non già riprodotta nei contratti definitivi di compravendita. Conseguentemente avrebbe perso efficacia. L’attrice deduceva, altresì, che, in ogni caso, i convenuti nel decurtare i propri debiti avevano effettuato una illegittima compensazione, posto che non vi era "corrispondenza soggettiva" tra i reciproci crediti, in quanto quelli di cui all’art 5 del contratto erano maturati nei confronti della società e non dei convenuti.
I convenuti rilevavano e deducevano che la clausola n. 5 del contratto preliminare del 7.12.2007 fosse efficace, posto che il contratto stipulato nel dicembre 2007 non era affatto un preliminare "proprio" e che tra il contratto del 07.01.2007 e quelli del 25 gennaio 2008 non vi fosse affatto un rapporto preliminare – definitivo. Deducevano, inoltre, la piena legittimità delala "compensazione" operata.
LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
Chiamato a pronunciarsi sull’applicabilità e sulla portata della suddetta clausola di garanzia, il Tribunale precisava, innanzitutto, che il contratto del 07.12.2007 non prevedesse affatto l’obbligo di stipulare un contratto definitivo: nel contratto de quo, al di là del nomen iuris utilizzato, vi era già il consenso al trasferimento delle azioni, tanto che la clausola n. 3 prevedeva il termine "entro il 31.1.2008", non già per la stipula di un ulteriore contratto "definitivo", bensì per la girata delle azioni. Il contratto di cui trattasi prevedeva poi il corrispettivo per la cessione delle azioni, ne regolava compiutamente tempi e modalità di pagamento (v. clausola 2) e prevedeva poi nel dettaglio tutti i diritti/obblighi delle parti e il rilascio di "garanzie" afferenti detta operazione di cessione.
Faceva, inoltre, rilevare che <<nel contratto de quo è altresì inserito l’art 9 che recita testualmente: "a richiesta di una delle parti contraenti quanto qui convenuto potrà essere in parte anche dopo la cessione azionaria, riprodotto in documenti separati e distinti, fermo restando il contenuto e le condizioni pattuite": detta clausola in buona sostanza prevede che anche dopo la girata su richiesta anche di una sola parte si possa provvedere alla riproduzione" del contratto, anche solo parziale, rimanendo comunque ferma la disciplina contrattuale di cui al contratto 7.12.2007. E nella fattispecie è avvenuto proprio quanto previsto dal citato art 9. Vi è stata infatti la girata delle azioni a mezzo notaio in data 25.1.2008. Vengono poi riprodotte nei due contratti alcune clausole del contratto del 7.12.2007 e segnatamente la clausola 2 ( relativa al pagamento del residuo prezzo in sette rate scadenti alla fine di ciascun trimestre solare ad iniziare dal 30.6.2008 per finire il 3.1.12.2009, e relativa alla costituzione di pegno e alla sua regolamentazione) e la clausola relativa al divieto di concorrenza>>.
Il Tribunale, anche alla luce della clausola n. 9 - secondo cui <<anche dopo la girata era consentita (non imposta) la riproduzione "in parte" in documenti separati e distinti di quanto convenuto nel contratto 7.12.2007 "fermo restando il contenuto e le condizioni pattuite" >> –, rilevava non potesse affatto ritenersi che l’art 5 fosse venuto meno in forza dei citati contratti successivi, non avendo i medesimi la natura di contratti definitivi, bensì di contratti riproduttivi" (parzialmente) delle condizioni già pattuite. Detta clausola n. 5, efficace e vincolante inter partes, così recita: "l’insorgenza di sopravvenienze passive per importi superiori ad euro 50.000,00 saranno a carico della parte promittente. Le stesse dovranno essere denunciate dalla parte promissaria entro 30 giorni dal loro manifestarsi alla parte promittente la quale potrà esercitare il diritto di difesa a sue cure e spese salvo l’obbligo di corrispondere per tempo quanto di sua spettanza per evitare atti esecutivi a danno della società".
Con riferimento alla natura della predetta clausola, il Tribunale faceva rilevare che in un contratto di compravendita di partecipazioni societarie <<l’oggetto "immediato" della compravendita di partecipazioni di società di capitali è la partecipazione sociale in sé stessa, integrata dall’insieme di diritti e obblighi di socio mentre la quota parte del patrimonio della società, con i beni, le attività le passività ecc che la quota/azione rappresenta è solo l’oggetto cd "mediato" ancorché esso rappresenti ciò che "valorizza" la partecipazione fatta oggetto del contratto di compravendita>>. Osservava, inoltre, che fosse frequente l’inserimento, nel contesto dei contratti di cessione di quote/azioni, di clausole volte a diminuire/sterilizzare le sopravvenienze passive, "collegando" il valore della partecipazione all’oggetto mediato e cioè al "patrimonio" della società target, così garantendo l’acquirente circa l’"effettiva" consistenza economica di quanto egli acquista.
Concludeva, quindi, evidenziando che la clausola n. 5 dovesse essere riconosciuta come clausola di garanzia nel senso su esposto. Osservava, inoltre, l’infondatezza della tesi attorea secondo cui non ci sarebbero stati i presupposti per la "compensazione" operata dai convenuti, stante la "mancanza di reciprocità sotto il profilo soggettivo", e cioè la mancanza di reciproco rapporto di dare avere. Rilevava, a tal fine, che <<la natura di garanzia della clausola n. 5, ovvero di clausola di garanzia posta in favore di parte acquirente e non della società, consente invece di ritenere la legittimità della decurtazione operata dai convenuti della indennità loro spettante dalle rate di pagamento del corrispettivo della cessione>>. Le domande attoree venivano, quindi, integralmente rigettate.
CONCLUSIONI
In conclusione, si può dunque sostenere che le clausole di garanzia, per mezzo delle quali il cedente garantisce all’acquirente la consistenza del patrimonio societario, abbiano lo scopo di neutralizzare l’incidenza negativa di atti o fatti di gestione compiuti prima del mutamento della compagine sociale (rispetto ai quali l’acquirente è estraneo) permettendogli di ridurre il corrispettivo della cessione in misura pari all’ammontare delle sopravvenienze passive a carico della società le cui quote sono state cedute o di assicurarsi, dopo il pagamento del prezzo, un indennizzo avente lo stesso valore della diminuzione patrimoniale.