Responsabilità della banca negoziatrice di assegno non trasferibile pagato a soggetto diverso dall’effettivo beneficiario. La pronunzia delle Sezioni Unite.
21 Maggio 2018
A cura dell'Avv. Andrea Loi
Con la sentenza n. 12477 del 21 maggio 2018, le Sezioni Unite hanno risolto la controversa questione dell’interpretazione dell’art. 43 della Legge Assegni, concernente la natura della responsabilità della banca che abbia pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore.
Nella vicenda esaminata dalla Corte Suprema, una compagnia assicurativa aveva convenuto in giudizio una banca per aver questa emesso un assegno di traenza non trasferibile – intestato a un soggetto beneficiario che era titolare di un indennizzo assicurativo –, ma poi incassato da una persona diversa dal beneficiario e domandava perciò la condanna al risarcimento del danno subito per essere stata costretta a rinnovare il pagamento dovuto all'effettivo titolare del credito da indennizzo. L’attrice, in particolare, rilevava che l’istituto di credito convenuto non aveva adempiuto all'obbligo previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, commi 1 e 2, che impone alla banca negoziatrice di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore, e, nel contempo, al dovere di identificare con diligenza colui che aveva presentato l'assegno e lo aveva incassato, e ne chiese la
Costituitasi in giudizio, la banca negava la propria responsabilità, deducendo che il portatore dell'assegno si era presentato ai suoi sportelli esibendo carta di identità e codice fiscale corrispondenti alle generalità dell'effettivo beneficiario e che, solo a causa di tale frode gli era stato concesso di incassare la somma. Pertanto, la convenuta chiedeva di essere manlevata dalla banca che aveva emesso l’assegno, sottolineando che il danno era stato provocato dal comportamento negligente di quest’ultima, per il fatto di aver indicato sull’assegno solo il nome ed il cognome del soggetto beneficiario, e per essersi accorta solo troppo tempo dopo dell’errore. La convenuta chiese pertanto il rigetto della domanda ed in subordine, ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa la banca emittente, chiese di essere da questa interamente manlevata.
Il Tribunale adito, rigettava la domanda di manleva della convenuta ed accoglieva, peraltro parzialmente, la domanda dell’Assicurazione asserendo che la responsabilità fosse imputabile ad entrambe le parti in egual misura, in quanto: a) la Banca pagava l’assegno a soggetto identificato con documenti rivelatisi falsi senza raccogliere ulteriori informazioni, siccome recatosi per la prima volta presso i propri sportelli; b) la Compagnia di Assicurazioni, dal canto suo, aveva consentito la spedizione dell’assegno con lettera ordinaria, ancorchè la sottrazione di valori dalla corrispondenza ordinaria fosse un fatto frequente e notorio.
La Corte di Appello emendava la sentenza di 1° grado soltanto con riferimento alla decorrenza del quantum risarcitorio e rigettava il motivo con cui la Compagnia di Assicurazioni deduceva la natura "oggettiva" della responsabilità della Banca – alla quale, pertanto, asseritamente attribuire l’integrale responsabilità –, rilevando che la responsabilità della Banca avesse natura "contrattuale", da valutarsi ai sensi degli artt. 1176 e 1218 c.c.
Giunta in Cassazione, e rilevata la presenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione riguardante la natura della responsabilità della banca che abbia pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, la prima sezione civile ha rimesso la causa al Primo Presidente, il quale l'ha poi assegnata alle Sezioni Unite, che hanno risolto la questione dopo aver passato in rassegna una serie di pronunce discordanti sul punto.
La prima pronuncia presa in considerazione dalla Suprema Corte risale addirittura al 1958 ed in quella occasione si era sostenuta l’ipotesi per cui l’art. 43 legge assegni non fosse un’obbligazione di tipo risarcitorio da parte della banca verso il prenditore, bensì un’obbligazione originaria, che, in quanto non validamente adempiuta, deve essere nuovamente adempiuta in modo satisfattivo con un nuovo pagamento al soggetto realmente legittimato. In virtù di tale interpretazione non rileva la difficoltà riscontrata nell’identificazione del soggetto che presenta alla banca il titolo per l’incasso.
Detta interpretazione veniva superata da una successiva pronunzia, la n. 2360 del 1968, con la quale la Suprema Corte ha affermato che <<chi esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore, ma che si legittima cartolarmente come tale, ne risponde verso l’effettivo prenditore soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del presentatore del titolo […] posto che l’art. 43 legge assegni si riferisce alla legittimazione cartolare e quindi non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale>>. Lo scopo dell’intrasferibilità non sarebbe, quindi, quello di assicurare in ogni caso all’effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma quello di impedire la circolazione del titolo.
Detto orientamento venne ribaltato solo nel 1999, allorquando la Cassazione, con la pronuncia n. 1098, riaffermò il principio elaborato con la sentenza n. 3133/1958, sostenendo, quindi, che l’art. 43 legge assegni disciplini in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, così imponendo alla banca di pagare unicamente al titolare indicato come prenditore. Lo scopo dell’articolo anzidetto sarebbe, pertanto, quello di tutelare il prenditore dagli effetti di un eventuale spossessamento, impedendo l’incasso della somma per l’ipotesi che altro soggetto se ne appropri indebitamente.
Nel 2016, con tre diverse pronunce, vi è stato un ulteriore mutamento interpretativo, nel quale ha ripreso centralità l’elemento della colpa, nel contesto di una interpretazione in base alla quale la responsabilità della banca negoziatrice (nonché quella della banca trattaria) discenderebbe dall’inosservanza del dovere di diligenza richiesto ex art. 1176, II comma, c.c..
Ed a quest’ultimo indirizzo si sono uniformate con la pronuncia in commento le Sezioni Unite, le quali hanno posto a fondamento della propria decisione interpretativa la sentenza n. 14712 del 2007, con cui le Sezioni Unite stesse sono intervenute per comporre un precedente contrasto sorto con riferimento alla natura (contrattuale, extracontrattuale o ex lege) della responsabilità derivante dal pagamento dell'assegno non trasferibile a persona diversa dal soggetto prenditore. Con tale sentenza, è stato precisato che l'espressione "colui che paga", adoperata dall'art. 43, comma 2, l.a., deve essere intesa in senso ampio, così da riferirsi anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento; pertanto, va riconosciuta la sussistenza di una responsabilità di tipo contrattuale.
Le Sezioni Unite, nella pronuncia 12477 del 21 maggio 2018, hanno quindi ribadito che la responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43 legge assegni (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha natura contrattuale, in quanto sussiste in capo alla banca un obbligo professionale volto a di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso.
La Suprema Corte giudicava, pertanto, come totalmente errato l’assunto della compagnia assicurativa circa la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità oggettiva, per il solo fatto del pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa da quella legittimata, e prescindendo dall’accertamento di una condotta colposa della banca per averlo effettuato senza osservare la dovuta diligenza. La Corte deciva, quindi, per il rigetto del ricorso principale e per l’inammissibilità di quello incidentale, dichiarando la reciproca soccombenza delle parti, con compensazione fra le stesse delle spese di lite.
Detta sentenza è certamente di estrema rilevanza. Difatti, rispetto ad un’ipotesi di responsabilità "oggettiva", tale in pratica da sterilizzare ogni difesa e da rendere la Banca responsabile sempre e comunque, in simili fattispecie sarà consentito di offrire ogni argomento utile a dimostrare il diligente, puntuale adempimento e/o l’assenza di colpa nell’eventuale inadempimento, sì da tentare di andare esenti da responsabilità, ovvero da attenuarla. Ovviamente, a tali fini sarà imprescindibile ricostruire ogni fattispecie in punto di fatto in modo capillare, allegando circostanze (da confermarsi con prove orali) e documenti che possano costituire una "prova".
Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio di diritto: <<Ai sensi dell’art. 43 legge assegni, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 1176, II comma, c.c.>>.