Sezioni Unite sul rapporto tra impugnazione del diniego di omologazione del concordato preventivo e la sopravvenuta dichiarazione di fallimento
10 Aprile 2017
A cura dell'Avv. Andrea Loi
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto necessario dare soluzione al seguente quesito:
Quale rapporto c’è tra il giudizio di impugnazione del diniego di omologazione del concordato e il giudizio di impugnazione della dichiarazione di fallimento? E più in particolare, cosa accade se in pendenza di impugnazione del decreto di omologa viene emessa sentenza dichiarativa di fallimento?
Il caso. Una s.r.l. ricorreva per la cassazione del decreto con cui la Corte d’appello di Genova rigettava la domanda di omologazione del concordato preventivo, già approvato dalla maggioranza dei creditori. Con l’ordinanza interlocutoria n. 18558/16, la I^ Sezione Civile rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite in quanto, avendo riscontrato l’intervenuta dichiarazione di fallimento della società, riteneva necessario chiarire il rapporto tra impugnazione del diniego di ammissione o omologazione del concordato e impugnazione della dichiarazione di fallimento.
Il Supremo Collegio, specificando che la questione risulta risolta solo in parte dalla sentenza n. 27073/16 delle medesime Sezioni Unite (con cui è stata affermata l’immediata impugnabilità del decreto di definizione del giudizio di omologazione del concordato preventivo, sia esso positivo o negativo), ha riconosciuto, muovendo dal carattere assorbente del fallimento, che dalla dichiarazione di fallimento, tutti i motivi di impugnazione, anche riguardanti la mancata omologazione del concordato preventivo, diventano oggetto del reclamo ex art. 18 L.F.
Pertanto, se in pendenza di impugnazione del decreto di omologa viene emessa sentenza dichiarativa di fallimento, il separato giudizio diviene improcedibile.
Contrariamente si potrebbe, infatti incorrere in un contrasto di giudicati, se si dovesse omologare un concordato ormai precluso dal sopravvenuto fallimento.
In conclusione, secondo il principio affermato dalla sentenza in commento:
"il Giudice competente a conoscere il reclamo della sentenza di fallimento dovrà pronunciarsi anche sulle censure avverso il decreto di omologa, che non potrà essere oggetto di un separato procedimento di impugnazione, in quanto inammissibile".
Nel caso di specie, la Corte ha, quindi, dichiarato l’improcedibilità del giudizio di impugnazione del decreto negativo di omologazione del concordato, con il trasferimento della controversia nell’ambito del reclamo alla sentenza di fallimento.