Usura sopravvenuta: la pronuncia delle Sezioni Unite. Rileva soltanto il momento della pattuizione

20 Ottobre 2017

A cura dell'Avv. Andrea Loi

Come noto, l’art. 1815, comma 2, c.c. prevede una conseguenza "radicale" nel caso in cui siano stati convenuti interessi usurari: «la clausola è nulla e non sono dovuti interessi».

Sul tema è intervenuta poi una legge di interpretazione autentica: la legge n. 24/2001 ha chiarito, infatti, che «ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».

La questione sulla quale la Prima Sezione ha richiesto al Primo presidente l’intervento delle Sezioni Unite riguarda l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore della nuova formulazione della norma ad opera della legge n. 108/1996 in quanto ancora da eseguirsi.

Sul punto si erano, invero, formati due orientamenti antitetici in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Il primo filone interpretativo era incentrato sull’assoluta irrilevanza delle vicende sopravvenute, rispetto all’atteggiarsi, nello svolgimento del contratto di mutuo, dell’operatività della clausola di determinazione degli interessi. Unico momento decisivo ai fini della valutazione dell’usurarietà non poteva che essere quello genetico del contratto. Assunta la legittimità iniziale della pattuizione, tale condizione doveva reputarsi, a tutti gli effetti, insuscettibile di modificazioni e verificazioni, anche a seguito del sopravvenuto intervento di una disposizione imperativa.

Il secondo filone interpretativo, invece, si incentrava sulla rilevanza della normativa antiusura con particolare attenzione al carattere dell’irretroattività, traducendosi, sotto il profilo strettamente procedurale: a) nella fisiologica inoperatività dell’apparato ex l. n. 108/96 rispetto a tutti quei contratti già completamente esauriti negli effetti; b) nel mantenimento della validità della clausola di determinazione degli interessi, pattuita nei contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della normativa antiusura; c) da ultimo, nell’incidenza, ex nunc, della medesima normativa sul contratto, con la conseguenza che, la laddove il tasso avesse superato la soglia in corso di rapporto, dovesse essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inefficacia ex nunc (secondo alcuni addirittura la nullità) della clausola, quando il rapporto non si era ancora esaurito, e sostituita ex art. 1339 c.c. con il tasso "soglia" o con quello "legale".

Ebbene, le Sezioni Unite, nella pronuncia in esame, statuiscono che "debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati", conseguendone la negazione della "configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ., come modificati dalla legge n. 108 del 1996 (rispettivamente all’art. 1 e all’art. 4), imposta dall’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000".

Peraltro, per la Suprema Corte, «la questione della configurabilità di una usura sopravvenuta si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 108/1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all’entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell’usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari».

Ed infatti deve essere considerato rilevante soltanto il momento della pattuizione in quanto soltanto così si valorizza «il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente».

La Corte ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto».